Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI
E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’organizzazione di volontariato denominata “Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena ODV”, riassunta semplicemente con “Coordinamento” (d'ora in avanti Associazione).
Art. 2 - SEDE – DURATA
L'Associazione ha sede in Forlì, in Via Cadore 75 , nella struttura denominata “Centro Unificato Provinciale”.
La variazione di sede legale, all’interno del medesimo Comune, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA’
L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
a) attività di protezione civile ai sensi del D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n.1, e successive modificazioni;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio rifiuti;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di protezione civile.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:
• Coordinare le organizzazioni aderenti in attività di previsione, prevenzione e soccorso alla popolazione, sia in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, in accordo con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile, e gli Enti preposti alla Protezione Civile secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e specifiche direttive;
• Fornire servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano la fruibilità da parte delle organizzazioni aderenti;
• Programmare ed organizzare le attività formative e addestrative;
• Promuovere attività in ambito locale, nazionale ed internazionale di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente;
• Per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, il Coordinamento predispone e gestisce attività svolte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato di protezione civile, e rispetto ambientale, nonché la crescita delle diverse realtà del volontariato di protezione civile, attraverso:
- la formazione,
- l’impiego e l’incremento dei volontari,
- la collaborazione programmatica tra le istituzioni e la realtà del volontariato anche promuovendo e sottoscrivendo specifiche convenzioni indicanti, finalità, mezzi, attrezzature e contributi;
• proporre strumenti e metodologie operative;
• si pone a supporto delle associazioni aderenti favorendo sviluppo, conoscenze, competenze e fornendo indirizzi e servizi in aspetti organizzativi, giuridici ed amministrativi;
• collaborare e/o aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
• collaborare con le istituzioni preposte alla redazione dei piani di protezione civile e alla sua divulgazione;
• può promuovere l’organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, e altro relativo alle finalità sopra citate;
• può condividere materiali, mezzi ed attrezzature con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
• può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e/o privati;
• offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati anche mediante l'ausilio di supporto informatico, cartaceo e audiovisivo.
L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente statuto.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:
a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari delle associazioni aderenti sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che verranno definiti da apposito Decreto.
Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l’obbligo in capo quest’ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.
L'autonomia è il principio non rinunciabile dell'Associazione.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività dei volontari delle associazioni associate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
Le organizzazioni di volontariato aderenti, in accordo con il Coordinamento, su linee guida dello stesso e nel rispetto del principio di autoregolamentazione, programmano ed organizzano la propria attività anche in relazione alla gestione degli specifici moduli della Colonna Mobile, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate.
Le organizzazioni aderenti riconoscendo la funzione organizzativa del Coordinamento sono tenute ad osservare le disposizioni impartite da questo soprattutto nel fornire la necessaria reperibilità delle squadre.
ART. 4 - SOCI
Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le organizzazioni che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto e siano iscritte nei registri di cui alla L.R. 12/2005.
Possono quindi aderire al Coordinamento, con la qualifica di soci, le organizzazioni di volontariato locale, associazioni federate, le sezioni o raggruppamenti di associazioni regionale/nazionali operanti a livello provinciale anche in misura non prevalente nel settore della protezione civile, i gruppi comunali.
Possono essere altresì soci le associazioni di promozione sociale a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.
Di seguito verranno semplicemente chiamate “organizzazioni aderenti”. Non possono aderire al Coordinamento le persone fisiche.
Requisito fondamentale per l’adesione al Coordinamento è l’iscrizione all’elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di cui alla normativa vigente, successivamente denominato “Registro”, oltre alla dichiarata volontà di adesione e collaborazione attiva al Coordinamento da esplicitarsi attraverso domanda di iscrizione.
Le organizzazioni aderenti che sono associazioni federate, sezioni o raggruppamenti provinciali di organizzazioni regionali/nazionali collaboreranno preferibilmente con il Coordinamento in caso di attività nel proprio territorio provinciale, mentre in caso di attività extra provinciale possono essere gestite dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.
Nell’ambito dell’autonomia statutaria che ogni organizzazione conserva, l’adesione al Coordinamento comporta l’impegno collaborativo di realizzare sinergie e rapporti di collaborazione con le altre organizzazioni socie.
Tale collaborazione si concretizza con:
a) iniziative congiunte nell’ambito di piani e programmi operativi definiti in sede di Coordinamento,
b) collaborazioni tecniche che il Coordinamento riterrà opportune richiedere per la cogestione di iniziative anche nei confronti di enti,
c) collaborazione nel gestire servizi e manutenzioni di mezzi e attrezzature, sede del Coordinamento stesso ed altre attività presso reparti di interesse comune.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
Le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intendano essere ammesse come soci dovranno farne richiesta, presentando una apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione al legale rappresentante dell’associazione. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall’ assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. La domanda deve contenere:
- Certificazione di iscrizione al Registro di cui all’art. precedente
- Dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e regolamentarie del Coordinamento
Nel caso in cui l’organizzazione non possieda uno o più requisiti per l’ammissione, il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione scritta, motivandone il rigetto.
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione.
Ogni associazione aderente, iscritta nel libro soci da almeno 1 mese, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi del Coordinamento, nonché ha diritto di proporre propri candidati per gli organi elettivi.
Le organizzazioni aderenti hanno diritto di:
• mantenere la propria autonomia
• esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede del Coordinamento, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dal Coordinamento. I soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Coordinamento in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo.
• partecipare all’Assemblea con diritto di voto tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato, come stabilito dall’art. 10.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall’ assemblea in funzione dei programmi di attività;
- a mantenere sempre un comportamento corretto e degno nei confronti del Coordinamento, non intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome dello stesso né utilizzare simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- a conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l’abbigliamento ed i simboli identificativi del Coordinamento;
- a mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali;
- a rispettare le modalità operative previste dal Regolamento e dalle autorità preposte;
- a mantenere sempre un comportamento degno nel rispetto del Codice Etico.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI
La qualifica di socio si perde per:
- recesso
- esclusione
- decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione al Coordinamento.
Recesso.
Il rappresentante legale dell’associazione aderente o suo sostituto, dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Esclusione.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari tra cui l’esclusione,il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, al Coordinamento.
In tali casi, il Consiglio Direttivo del Coordinamento, valutato i fatti e i comportamenti, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell’adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e delibera di esclusione dal Coordinamento.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al legale rappresentante dell’associazione aderente l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all’interessato, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. A conclusione del procedimento il Consiglio Direttivo ne porterà a conoscenza l’Assemblea dei soci alla prima seduta utile.
I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale, quando prevista, entro 4 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza dell’Associazione aderente senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza di una associazione aderente determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita da un membro appartenente all’associazione stessa.
ART. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente
e) il Segretario
f) il Collegio dei Sindaci Revisori;
g) il Collegio dei Probiviri.
L’elezione alle cariche sociali è improntata al rispetto della massima libertà di partecipazione. Tutte le cariche hanno durata triennale.
Le cariche associative sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.
Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Coordinamento. Ed è il massimo organo rappresentativo dei soci che la costituiscono.
E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento del Coordinamento, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i rappresentanti delle associazioni aderenti iscritte nel libro soci da almeno 1 mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 1altro socio.
È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 11 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali de lCoordinamento;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolament interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla costituzione del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Stabilisce l’ entità della quota associativa
Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
In capo ai Consiglieri e ai titolari di incarichi operativi diretti è indispensabile l’assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da presentare al momento dell’accettazione della nomina.
Nel caso in cui un Consigliere o un membro dei Collegi abbia perso la qualifica di socio per decadenza o esclusione dalla prorpia associazione di appartenenza decade anche dalla carica sociale che sta ricoprendo nel Coordinamento.
Art. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte persone esterne ad esso invitate dal Presidente per esaminare uno o più argomenti, senza diritto di voto.
Art. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
- Il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni ed il Codice Etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 16 - PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
Ha i seguenti compiti e poteri:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l’Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
La qualifica di Presidente del Coordinamento è incompatibile con la nomina di Presidente/Coordinatore dell’associazione aderente di appartenenza e con l’assunzione di incarichi di amministratore pubblico.
In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo che dovrà tuttavia comnvocare entro i 15 gg. successivi per le ratifiche del caso.
ART. 17 – VICE PRESIDENTE
Svolge le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.
Anche per il Vice Presidente del Coordinamento la sua qualifica è incompatibile con la nomina di Presidente/Coordinatore dell’associazione aderente di appartenenza e con l’assunzione di incarichi di amministratore pubblico.
ART. 18– SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha in custodia l'archivio, gli atti, i verbali e i documenti del Coordinamento;
- di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.
ART. 19 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio d’esercizio.
La qualifica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di Consigliere o di probiviro.
ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
ll Collegio ha lo scopo di esaminare le controversie tra le organizzazioni aderenti, tra le organizzazioni e il Coordinamento o i suoi organi, tra gli organi stessi del Coordinamento ed è eventualmente disponibile, purchè su richiesta congiunta delle parti in causa, anche su controversie interne ad una organizzazione aderente.
Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.
La qualifica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere o di Revisore
Art. 21 – GRATUITA’ E DURATA DELLECARICHE
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Possono tuttavia essere rimborsate le sole spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività, previa presentazione di idonea documentazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Coordinamento e dagli enti di riferimento tenuto conto della disponibilità finanziaria degli stessi e questo deve avvenire per il tramite della propria associazione di appartenenza.
Art. 22 INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con i seguenti incarichi politici: carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di Sindaco
Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
Non possono, inoltre, essere eletti nel Consiglio Direttivo membri che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
Art. 23 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art.3, le entrate e le rendite comunque conseguite.
Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 25 - RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
Art. 26 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Art. 27 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 28 - REGOLAMENTO E CODICE ETICO
A completamento del presente Statuto ed in applicazione dello stesso, il Coordinamento redige e possiede un proprio Regolamento interno ed un Codice Etico
Le modifiche saranno prese dall’Assemblea secondo le maggioranze richieste per le riunioni ordinarie.
Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art.10.
La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 25.
Art. 30 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Art. 31 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti informando tempestivamente gli associati.
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Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’associazione “Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena”.
Forlì, 17 ottobre 2019
IL PRESIDENTE
Russo Gabriele
IL SEGRETARIO
D’Onofrio Donato